Statuto

Art. 1 Denominazione e sede § È costituita in Firenze l’Associazione culturale denominata “ILLUMINIA”- Codice Fiscale 94245020485 con sede in Firenze via Sestese 86/a; l’eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto. Potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 2 Durata § L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’Art. 10 del presente statuto.

Art. 3 Scopi e finalità § L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale. Gli scopi fondamentali e principali dell’Associazione ( l’elenco è indicativo e non esaustivo) sono: (a) La diffusione dell’interesse per le arti multimediali,  intese come parte integrante della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi multimediali audio – video – fotografici, di trattamento delle immagini e degli strumenti multimediali in genere, della conoscenza di Internet e degli applicativi che generano contenuti o ne permettono la fruizione attraverso le nuove tecnologie ed applicazioni web, l’organizzazione di mostre, uscite fotografiche, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei Soci che della collettività, anche con l’apporto di personale esterno all’organizzazione; (b) Lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore delle arti multimediali (audio – video – fotografia) tra i propri Soci, con quelli di altri circoli e/o associazioni e con persone che manifestino interesse in questi ambiti; (c) Lo svolgimento di attività didattiche aperte a tutti, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, etc.; (d) La presenza a manifestazioni civili, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa; (e) L’organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi di manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi nazionali e internazionali; (f) La realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica della arti multimediali; (g) L’edizione e la distribuzione di riviste e bollettini usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; (h) La collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini; (i) La promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’associazione; (l) L’organizzazione di viaggi, compresi trasporti, e workshop in Italia e all’estero; tutte le attività potranno essere svolte anche in via telematica. Potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione (anche mobiliare, finanziaria o di garanzia) ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi istituzionali. L’ Associazione può aderire ad una o più associazioni o federazioni nazionali o internazionali scelte volta per volta. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente dall’Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L’attività da questi esercitata non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall’Associazione eventuali spese sostenute o compensi effettivi per l’attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.

Art. 4 Quota associativa § L’entità delle quote sociali viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo, le quote potranno eventualmente differenziarsi per le diverse categorie dei Soci.

Art. 5 Soci § Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri che condividono le finalità e i principi dell’Associazione. L’ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione per i Soci ordinari e sostenitori dovrà essere presentata per l’accettazione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La quota associativa non può essere trasferita a terzi (salvo il decesso del socio) o rivalutata. Sono componenti dell’Associazione le seguenti categorie di Soci: (a) i Soci fondatori. Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; (b) i Soci ordinari. Possono essere Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni che in modo adeguato contribuiscano alle finalità dell’associazione stessa, pagano la quota annuale stabilita dall’assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; (c) i Soci sostenitori. Sono Soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private ed i Soci ordinari che intendono sostenerne le iniziative mediante una contribuzione economica in modo rilevante al funzionamento dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; (d) i Soci onorari: Sono soci onorari, che per speciali benemerenze nel settore delle arti multimediali e della cultura in genere, vengono proclamati tali dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini delle maggioranze. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di nessuna quota. Il numero dei Soci ordinari e sostenitori è illimitato. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 Diritti e Doveri del socio § I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee generali, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato con il consiglio direttivo e di recedere dall’appartenenza al gruppo. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di essere in regola con il pagamento delle quote associative e di prestare il loro lavoro preventivamente concordato con il consiglio direttivo.

Art. 7 Recesso, esclusione del socio § La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi: (a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno; (b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è  avvenuta l’ammissione; (c) per delibera di espulsione; (d) per ritardato pagamento delle quote sociali e d’iscrizione per oltre un anno; (e) per decesso.

Art. 8 Patrimonio Sociale § Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell’Associazione sono costituite: (a) dalle quote associative, elargizioni, sovvenzioni; (b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti ed istituzioni pubbliche e private le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; (c) da entrate derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dal presente statuto; (d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; (e) da iniziative promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; (f) archivio storico fotografico, marchio associativo, sito web e canali informatici.

Art. 9 Organi sociali § Sono organi dell’Associazione l’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente, Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 Assemblea dei soci § L’Assemblea dei Soci è il massimo organo elettivo ed è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote sociali di età non inferiore ai diciotto anni. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. L’Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione, almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvare il rendiconto economico – finanziario consuntivo e preventivo e sulle relazioni consuntiva – preventiva del Consiglio Direttivo e per : (a) nominare il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo; (b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; (c) approvare i regolamenti interni e discutere e deliberare su ogni altro argomento attinente la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto. L’Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario per: (a) deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto; (b) deliberare, in caso di scioglimento dell’Associazione, sulla nomina, revoca ed i poteri di uno o più liquidatori, determinandone l’eventuale compenso. La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per e-mail, mediante avviso pubblicato nello spazio web dell’associazione o altro mezzo idoneo, nonché per affissione nella Sede Sociale, almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e gli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione dovrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 Validità e delibere dell’Assemblea § L’Assemblea ordinaria è valida: (a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti o per delega; (b) in seconda convocazione con la partecipazione di qualsiasi numero dei soci presenti o rappresentati. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere non più di due deleghe. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Alla terza votazione prevale il voto del Presidente. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Art. 12 Consiglio Direttivo § Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7membri eletti dall’Assemblea fra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori. Nella prima adunanza esso nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. Cura inoltre Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle assemblee del consiglio direttivo e delle assemblee generali dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità varrà doppio il voto del Presidente.

Art. 13 Compiti e convocazione del Consiglio Direttivo § Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: (a) gestire l’ordinaria amministrazione dell’associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l’organizzazione interna; (b) deliberare sull’ammissione di nuovi soci; (c) convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria; (d) reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi; (e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea; (f) predisporre il rendiconto consuntivo e quello preventivo e redigere il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea; (g) adottare i provvedimenti di espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari; (h) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione. Il Consiglio direttivo potrà disporre di appositi gruppi di lavoro/comitati/commissioni che seguiranno lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tre volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dei suoi membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

Art. 14 Presidente del Consiglio Direttivo § Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Art.15 Rendiconto § L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 16 Scioglimento § Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti con commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 Norme di rinvio  § Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

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